LA CIRCOLARE INPS SUL LAVORO OCCASIONALE E LIBRETTO DI FAMIGLIA
Per il turismo elevati i compensi fino a 6.666 euro netti
Con la circolare n. 103/2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 87/2018 in sede di conversione. Proprio in questo periodo dell’anno, ormai prossimo alle festività natalizie, le novità ptrebbero fornire più appeal nelle strutture ricettive del turismo.
In particolare, sono state apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo. Per l’utilizzatore, i compensi erogati ai prestatori di lavoro occasionale nel turismo sono computabili al 75% del loro importo. In sostanza, per l’utilizzatore il tetto massimo annuo di compensi erogabili passa da 5mila a 6.666 euro netti.
Aziende alberghiere e strutture turistiche ricettive
È possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
È stato introdotto uno specifico regime per aziende con massimo 8 lavoratori a tempo indeterminato, che svolgano attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00). Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro Imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro Imprese dovranno dichiarare di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Inps per la verifica della corretta classificazione.
La comunicazione sul sito Inps prevede l’indicazione dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da 1 a 10 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative continuative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.
Quanto ai parametri economici, ai fini del superamento della soglia massima di 5mila euro annui da parte dell’utilizzatore, i compensi erogati ai prestatori di lavoro occasionale nel turismo sono computabili al 75% del loro importo. In sostanza, per l’utilizzatore il tetto massimo annuo di compensi erogabili passa da 5mila a 6.666 euro netti.
Laddove la prestazione non dovesse essere resa, occorre effettuare la revoca della dichiarazione inoltrata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. È possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, almeno un’ora prima del loro inizio. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.
Nel caso in cui l’azienda fosse già registrata nella piattaforma informatica, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso.
Imprese agricole
E’ possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle imprese agricole che occupano non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La nuova disciplina estende da 3 a 10 giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente. La dichiarazione preventiva telematica della prestazione lavorativa deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura. Laddove la prestazione non dovesse essere resa, occorre effettuare la revoca della dichiarazione inoltrata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. È inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.
Adempimenti
Con le ultime modifiche i prestatori devono autocertificare il proprio status giuridico al momento della registrazione nella piattaforma informatica Inps. In assenza dell’aggiornamento della scheda anagrafica, la procedura trasmette una segnalazione all’utilizzatore con la quale ricorda la necessità che il prestatore aggiorni i propri dati e blocca l’acquisizione della dichiarazione. In questo caso, la prestazione non potrà essere svolta.
L’utilizzatore - per poter acquisire prestazioni di tipo occasionale - deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, versando la provvista necessaria. Questo può avvenire tramite modello F24 (le somme saranno utilizzabili entro quindici giorni dal versamento) o tramite strumenti di pagamento elettronico accessibili solo sul sito Inps, con addebito direttamente sul conto corrente o carta di credito/debito. Per semplificare l’adempimento, le nuove regole prevedono la possibilità di attivare il Cpo anche tramite un intermediario abilitato.
Erogazione dei compensi
In conseguenza delle modifiche avvenute, il lavoratore può ottenere il pagamento tramite:
accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Inps, sul compenso spettante al prestatore;
qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.
Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa ed entro il giorno 3 del mese successivo al suo svolgimento, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo con oneri a carico del lavoratore. La validazione dell’avvenuto svolgimento della prestazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell’utilizzatore.
Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita a un arco temporale fino a 10 giorni possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato. Dopo l’avvenuta validazione non sarà più possibile per l’utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest’ultimo potrà stamparlo autonomamente.
Profili sanzionatori
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva o di uno dei divieti di cui all’articolo 54-bis, comma 14, D.L. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida. La sanzione non si applica se la violazione di cui al comma 14 per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori. I divieti di cui al citato articolo 54-bis, comma 14, hanno ad oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive);
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Nel caso di superamento dei limiti complessivi o, comunque, del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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